Le prime indicazioni dell’INPS dopo la pubblicazione in G.U. del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 29 settembre 2023 (INPS, messaggio 7 novembre 2023, n. 3901).
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 27 ottobre scorso del D.M. 29 settembre 2023, relativo all’adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, l’INPS ha provveduto a rendere note le prime indicazioni applicative.
In sostanza, il decreto interministeriale n. 103594/2019 istitutivo del Fondo è stato modificato in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 148/2015.
Le modifiche
Il Fondo è ora riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 e che occupano almeno un dipendente, mentre prima era riservato ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti (articolo 1 del decreto interministeriale n. 103594/2019 è stato parzialmente modificato).
Analogamente, anche il successivo articolo 2 del decreto interministeriale è stato in parte cambiato: pertanto, beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti – esclusi i dirigenti – dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali.
Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 27 ottobre 2023.
Quindi, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 (novembre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo servizi ambientali e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
L’obbligo contributivo
In particolare, dalla mensilità di competenza di novembre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati, saranno tenuti a versare al Fondo in oggetto il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
L’INPS ricorda anche che per i datori di lavoro che occupano sino a 15 dipendenti, nel semestre di riferimento, rimane immutata la medesima aliquota contributiva ordinaria dello 0,45%. Resta invariato altresì per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti il contributo ordinario di finanziamento dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).