Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto all’aggiornamento del Programma GOL, tra l’altro, estendendone l’accesso ai beneficiari dei nuovi istituti di sostegno al reddito (D.M. 30 marzo 2024).
Attraverso il decreto in commento, pubblicato sulla G.U. dello scorso 24 maggio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto sul Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) aggiornandolo al fine di di perseguire e raggiungere, entro dicembre 2025, gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Si segnalano, in particolare, le modifiche apportate all’Allegato A del decreto interministeriale del 5 novembre 2021 che viene integrato nella parte dedicata ai beneficiari, di cui è ampliata la platea.
Infatti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto, possono accedere al Programma GOL anche i beneficiari degli istituti di sostegno al reddito introdotti dal D.L. n. 48/2023, convertito nella Legge n. 85/2023, ossia i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e dell’Assegno d’inclusione (per i membri «attivabili al lavoro» nei nuclei di beneficiari e tenuti agli obblighi di sottoscrizione del Patto di servizio con i centri per l’impiego), nonché tutti i disoccupati indipendentemente dal genere, dall’età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione.
Sottolineato anche il ruolo svolto dagli enti del Terzo settore, quali organismi in grado di prendere in carico beneficiari con bisogni complessi avvicinandoli al mercato del lavoro.
Riguardo alla sezione dell’Allegato denominata “Percorso 1: il reinserimento occupazionale”, con una modifica all’articolo 3 del D.M. n. 28/2023, recante Modifiche al Programma GOL e monitoraggio, si precisa che, considerato il ruolo della formazione professionale nell’incremento delle possibilità di reinserimento occupazionale, può essere comunque opportuno, anche per i più vicini al mercato del lavoro, un investimento sulle competenze. Deve trattarsi di percorsi formativi di breve durata e che abbiano come esito una attestazione di competenze, in coerenza con gli standard definiti dalla circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1. Tali percorsi concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Programma GOL in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale (articolo 4).
L’articolo 3 del decreto in oggetto si occupa del Comitato direttivo di GOL (articolo 4 del citato D.I. 5 novembre 2021), stabilendo che lo stesso può anche riunirsi in forma ristretta, con la costituzione di gruppi di lavoro, per affrontare specifiche tematiche rilevanti per l’attuazione del programma, quali, ad esempio, la revisione e aggiornamento delle opzioni di costo semplificate in uso nel Programma GOL, nonché lo sviluppo dei sistemi informativi e delle modalità di cooperazione e interscambio dati con il sistema SIU.
Inoltre, a seguito della soppressione di ANPAL, si sostituisce con la locuzione “Direzione generale delle politiche attive per il lavoro” la parola ANPAL ovunque riportata nel D.I. 5 novembre 2021 e nel relativo Allegato A, e con “Sviluppo lavoro Italia S.p.a.”, la precedente locuzione “ANPAL Servizi S.p.a.”