Forniti chiarimenti in merito all’assetto assicurativo e contributivo di questa tipologia di datori di lavori (INPS, messaggio 19 marzo 2024, n. 1167).
In considerazione delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 234/2022) all’articolo 20 del D.Lgs. n. 148/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative (D.P.R. n. 602/1970) che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
Pertanto, l’INPS, dopo la circolare n. 101/2023, è tornata sull’argomento, anche alla luce di richieste pervenutegli, per fornire chiarimenti in merito all’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, e per illustrare i nuovi codici di autorizzazione attribuiti alle medesime a decorrere da aprile 2024.
In particolare, anche le cooperative in argomento sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento del FIS e della CIGS.
Contributo FIS
Le società cooperative in argomento, contrassegnate dal codice di autorizzazione “4B”, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, se non coperti dalle tutele previste dai Fondi di solidarietà costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS.
Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Le suddette aliquote – ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo – sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti espressamente esclusi dal decreto istitutivo del FIS.
Contributo CIGS
Le società cooperative in trattazione sono anche tenute ad applicare la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
Tali datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo ordinario, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sia per i lavoratori soci, sia per i lavoratori non soci.
I nuovi codici di autorizzazione
L’INPS informa che sulle matricole contributive delle società cooperative in argomento, viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.
A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo viene adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto.
Regolarizzazione periodo gennaio 2024-marzo 2024
Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore: “M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”; “M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”; “M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”; “L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;
– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese.
L’INPS, infine sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi da gennaio 2024 a marzo 2024, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024.