Forniti chiarimenti in materia di assunzioni con contratto professionalizzante finalizzato alla formazione di professionisti (INPS, circolare 10 novembre 2023, n. 91).
Dal 1° gennaio 2022 le società e le associazioni sportive professionistiche possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età (articolo 1, comma 154, Legge n. 234/2021). Pertanto, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di obblighi informativi e contributivi per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate, finalizzate alla formazione di sportivi professionisti.
Tuttavia, bisogna premettere che, ai fini dell’individuazione del campo di applicazione della disposizione in argomento, la circolare in commento tiene conto della normativa applicabile al momento (Legge n. 91/1981), valida fino al 30 giugno 2023, data successiva alla quale sono entrate in vigore le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2021, le quali saranno oggetto di trattazione in apposita circolare, insieme a quanto disposto dal D.Lgs. n. 120/2023.
L’apprendistato professionalizzante a termine nel settore sportivo professionistico
L’INPS rileva che l’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015 definisce l’apprendistato “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, ma questa disposizione deve essere coordinata con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo contenuta all’articolo 5, commi primo e secondo della Legge n. 91/1981. È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante, a tempo determinato, in deroga all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015.
Rimane fermo, però, che il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di 6 mesi (articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015) e che la durata della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non può essere, comunque, superiore a 3 anni (articolo 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015).
Il regime contributivo
Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, l’articolo 1, comma 773, primo periodo della Legge n. 296/2006, fissa l’aliquota a carico dei datori di lavoro degli apprendisti nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le assunzioni non a tempo indeterminato è altresì dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile (articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012).
Inoltre, in applicazione della disciplina generale in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015) i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol.
L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Infine, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. L’INPS rammenta, inoltre, che, per effetto dell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, i benefici contributivi dell’apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione – senza soluzione di continuità rispetto al termine del periodo di formazione – del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al ricorrere della prosecuzione del rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi mantenuti in servizio sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. Il regime contributivo sin qui descritto trova applicazione per le assunzioni di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Con specifico riguardo agli obblighi contributivi e alla misura della contribuzione, l’INPS evidenzia che la disciplina delineata nella circolare in commento trova applicazione anche per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, il quale, sotto tale profilo, contiene disposizioni esclusivamente per le fattispecie di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015.
Infine, la circolare in questione include le modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante nel flusso UniEmens.