Aggiornati i limiti di retribuzione imponibile con decorrenza 1° luglio dell’anno in corso (INAIL, circolare 3 settembre 2024, n. 3).
L’INAIL, ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella precedente circolare n. 12/2024. L’Istituto ha effettuato tale operazione sulla base del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 114/2024 che rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2024 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 20.258,70 euro e di 37.623,30 euro.
Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune delle tipologie di lavoratori interessati riportate nella circolare in commento.
Dirigenti
Dal 1° luglio 2024 la retribuzione convenzionale giornaliera è 125,41 euro, la retribuzione convenzionale mensile è 3.135,28 euro.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time la retribuzione convenzionale oraria è 15,68 euro.
Parasubordinati
Per i lavoratori parasubordinati il minimo e massimo mensile sono rispettivamente 1.688,23
euro e 3.135,28 euro.
Lavoratori sportivi
A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, attuati con D.Lgs. n. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2024, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva per un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo.
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.
Dal 1° luglio 2024, per questa categoria, il minimo e massimo annuale corrispondono a 20.258,70 euro e 37.623,30 euro.
Retribuzione di ragguaglio
Infine, in questo caso, la retribuzione convenzionale giornaliera è 67,53 euro, mentre la retribuzione convenzionale mensile è 1.688,23 euro.