Introdotte nuove norme sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che intendano svolgere lavori altamente qualificati (D.Lgs. n. 152/2023).
Il decreto legislativo n. 152/2023 che introduce nuove regole sull’ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre. Il provvedimento modifica in varie parti il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. n. 286/1998) con l’obiettivo di rafforzare l’impiego e il reimpiego attraverso anche la possibilità di esercitare un lavoro autonomo.
In particolare, con la sostituzione del comma 1 dell’articolo 27-quater del citato Testo unico viene consentito l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a 3 mesi di lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso di specifici requisiti.
I requisiti richiesti per i lavoratori altamente qualificati
La novella normativa stabilisce la necessità del possesso alternativamente di:
– titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni;
– requisiti previsti dal D.Lgs. n. 206/2007, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
– una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
– una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta Blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
La retribuzione
Per quel che riguarda la retribuzione di questi lavoratori, al comma 5, lettera c del medesimo articolo 27 quater del D.Lgs. 286/1998 viene stabilito che l’importo annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT.
Procedura di rilascio
Tra le agevolazioni previste c’è la possibilità per il datore di lavoro di non verificare presso il centro dell’impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato (comma 5-ter). Inoltre, al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell’offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa (comma 8).
Impiego e reimpiego
La nuova normativa stabilisce anche che il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego (comma 13-bis) e che può esercitare, in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, un’attività di lavoro autonomo (comma 13-ter) .
Ricongiungimento familiare
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.