Con la retribuzione di giugno, erogato il Premio aziendale per tutti i dipendenti
Conformemente a quanto previsto dall’art. 36 del CCNL 18 dicembre 2017, viene effettuata, per tutti i dipendenti delle agenzie di assicurazione Anapa, la corresponsione del premio aziendale di produttività per l’anno 2023 nel mese di giugno di ogni anno.
Tale corresponsione è correlata al conseguimento di incrementi di produttività individuale delle agenzie, individuate nelle provvigioni annue lorde, comprensive di rappels e sistemi premianti comunque denominati, che devono essere pari o superiori a:
– 2,6% (2+0,6%);
– 4,6% (4+0,6%);
– 6,6% (6+0,6%).
Pertanto, quando si verifica una delle condizioni sopra esposte, vengono erogati gli importi riportati nella tabella di seguito, determinati in misura fissa Una Tantum.
Incremento | 2,6% | 4,6% | 6,6% |
6° liv. ex Quadro | 240,00 | 306,00 | 382,50 |
5° liv. ex C. Ufficio | 208,00 | 265,20 | 331,50 |
4° liv. ex I cat. | 192,00 | 244,80 | 306,00 |
3° liv. ex II cat. | 176,00 | 224,40 | 280,50 |
2° liv. ex III cat. | 164,00 | 209,10 | 261,38 |
1° liv. ex III cat. | 160,00 | 204,00 | 255,00 |
I suddetti importi sono corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti ovvero licenziati nel corso dell’anno 2023, con calcolo per/12. Inoltre verranno corrisposti, ai lavoratori part-time e agli apprendisti, in misura ridotta proporzionalmente.
Se la condizione per la corresponsione del premio si verifica nel suo massimo valore (ossia 6,6%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere alla corresponsione del premio. Viceversa, qualora la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (2,6% o 4,6%) o non si sia verificata affatto, l’Agente dovrà esibire la documentazione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2024. Anche in caso di mancata esibizione documentale, il premio deve essere corrisposto nel suo massimo valore.