I valori sono aggiuntivi a eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo
In applicazione dell’art. 17 Welfare del CCNL Metalmeccanica Industria, entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Detti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno. Per i lavoratori part-time i suddetti valori non sono riproporzionabili e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
I valori sono aggiuntivi a eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo (regolamento, lettera di assunzione o altra modalità). Al fine di individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto, le aziende si confronteranno con la RSU, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio.
E’ inoltre prevista la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo le modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare i 200,00 euro.