Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che individua le misure per l’ammissione al finanziamento (D.M. 18 gennaio 2024).
Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante l’individuazione delle misure formative che consentono l’accesso al “Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere” istituito dalla Legge di bilancio 2022, e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2024.
Con queste risorse le regioni poi programmano e finanziano, in favore delle imprese o dei loro lavoratori, le attività di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parità di genere sulla base dei parametri minimi determinati dall’articolo 1 del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità e con le amministrazioni regionali e con il supporto dell’INAPP, predisporrà apposite linee guida entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per orientare la qualità della programmazione e della progettazione delle attività di formazione citate.
Comunque, gli interventi dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025.
Modalità di erogazione
Per il finanziamento delle attività in questione sono destinati al Fondo 3 milioni di euro per il 2022. Le risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome, in proporzione al numero delle imprese attive nel 2021, prevedendo un limite minimo per ciascuna amministrazione di 27.000 euro.
Le risorse sono erogate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni secondo la seguente modalità:
– un acconto pari al 75% del contributo assegnato viene erogato previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali dell’allegato modello di dichiarazione di assunzione di impegni giuridicamente vincolanti (IGV, Allegato 2 al decreto in commento). Alla dichiarazione di IGV dovrà essere allegata copia di uno o più atti di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferiti all’ammontare complessivo delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione.
– la restante quota nel limite del 25% è erogata previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del report di sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli impegni adottati, sulla base del modello di cui all’Allegato 3 del decreto in commento. Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a finanziamento.
La mancata trasmissione della documentazione entro il 30 giugno 2024, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che hanno presentato richiesta di acconto.
La rendicontazione degli interventi deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Le funzioni di monitoraggio degli interventi sulla base delle relazioni predisposte dalle regioni sono assicurate dal Ministero attraverso i propri enti vigilati.