In caso di dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto al ripristino de iure e de facto del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente e al pagamento da parte di quest’ultimo delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate a fronte della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 3 novembre 2022, n. 32378. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato l’opposizione proposta da una società avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una retribuzione non erogata ad una lavoratrice, in seguito a sentenza con la quale era stata accertata la nullità della cessione di ramo di azienda dalla società in parola, con diritto al ripristino del rapporto con la cedente ed alle retribuzioni maturate e non erogate. Secondo i giudici appello, in particolare, le somme percepite dalla lavoratrice collocata in CIGS dalla società cessionaria non erano scomputabili da quelle dovute a titolo di retribuzioni omesse da parte della cedente; la pretesa risarcitoria azionata sorgeva, difatti, dall’inadempimento datoriale a ricostituire il rapporto a seguito di accertamento dell’inefficacia della cessione di ramo di azienda con la lavoratrice ceduta. Tali conclusioni sono state condivise dal Collegio che ha ricordato che, in caso di dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto al ripristino de iure e de facto del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente e al pagamento da parte di quest’ultimo delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate a fronte della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore. Le retribuzioni percepite dal lavoratore durante la illecita cessione dallo pseudo cessionario non possono essere detratte da quanto dovuto dal cedente, in quanto i rapporti di lavoro che si sono venuti ad instaurare per effetto della illecita cessione sono due e diversi. Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c.. Ciò posto il Collegio ha ribadito il principio, applicabile al caso sottoposto ad esame, secondo cui, qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di ramo di azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale; in tale ipotesi, difatti, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento; pertanto, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento.
L’unicità del rapporto viene meno qualora, come nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto alle cui dipendenze il lavoratore continui di fatto a lavorare.