L’Ispettorato fornisce indicazioni sulla corretta applicazione delle norme del Decreto Equilibrio in materia di giornate di astensione dal lavoro, riposi e permessi (INL, nota 6 dicembre 2022, n. 2414).
L’INL interviene con la nota in commento al fine di fornire specifiche indicazioni al proprio personale ispettivo sulla corretta applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 105/2022, cosiddetto Decreto Equilibrio, e sul relativo apparato sanzionatorio. Il Decreto in questione, in effetti, ha introdotto diverse misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza, nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha individuato i diversi istituti, declinando per ognuno la concreta applicazione delle norme e delle sanzioni. Per quel che riguarda il congedo di paternità obbligatorio, ad esempio, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, si segnala la necessità di verificare, sul piano degli accertamenti ispettivi e in relazione alla mancata fruizione del congedo da parte del lavoratore, un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione.
Inoltre, a seguito dell’introduzione delle modifiche al congedo di paternità, il divieto di licenziamento di cui all’articolo 54 del D.Lgs. n. 151/2001 trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore nel caso in cui abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
La nota prosegue, poi, elencando le diverse misure (Diritto al rientro e alla conservazione del posto, Riposi, permessi e congedi, Riposi e permessi per i figli con grave disabilità, Divieto di discriminazione, lavoro part time, ecc.) e le rispettive sanzioni per i datori di lavoro in caso di violazione della disciplina normativa.
In materia di smart working, considerato i criteri di prelazione per la sua concessione a alle lavoratrici, ai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità e ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 18, comma 3-bis della Legge n. 81/2017 come modificata dal Decreto Equilibrio), è fatto divieto di sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre a modalità organizzativa con effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro i lavoratori che intendano ricorrere al lavoro agile, tant’è che ogni misura adottata in violazione della nuova disciplina è nulla.