La disdetta dell’azienda all’associazione sindacale dei datori di lavoro, non integra la disapplicazione del contratto integrativo aziendale, nel momento in cui l’azienda stessa attua una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto o di alcune di esse. (Corte di Cassazione, Ordinanza 13/1/2022, n. 935) E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con Ordinanza del 13 gennaio 2022, n. 935, chiamata a decidere sul caso di un’azienda che successivamente all’atto di disdetta di adesione all’associazione nazionale di rappresentanza delle imprese – Confindustria – aveva continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive previste dal contratto integrativo interaziendale, mentre si rifiutava di pagarne altre. Rifiuto ritenuto pertanto illegittimo.
La Corte di merito ha affermato che la società, “ha continuato ad erogare tante e significative voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste proprio dal contratto integrativo interaziendale (come “ex ristrutturazione salariale”, “premio di produzione”, “premio di produttività e qualità”, “premio di partecipazione – parte fissa”, “buoni pasto”)”.
Dalla costante e prolungata applicazione di tali istituti, la Corte Suprema, ha desunto che la ricorrente, pur avendo dato la disdetta dall’associazione sindacale dei datori di lavoro, implicitamente avesse mantenuto l’applicazione della contrattazione collettiva.
Principio più volte affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 24336 del 2013, 10213 del 2000, 10375 del 2001): la valutazione che porta a ritenere sussistente l’implicito recepimento di un contratto collettivo attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto costituisce un accertamento di fatto spettante al giudice di merito, insindacabile nella sede di esame.
Pertanto, la Corte di merito ha compiuto siffatta valutazione, pervenendo alla conclusione della adesione implicita, da parte della società, alla contrattazione collettiva. Peraltro, la società ricorrente nemmeno ha indicato ulteriori istituti contrattuali (del contratto integrativo interaziendale) dalla medesima non applicati (oltre al premio di partecipazione – parte variabile) al fine di escludere tale adesione, limitandosi ad affermare che per conseguire tale effetto fosse necessaria una costante e prolungata applicazione di “tutte” le clausole pattizie.
In conclusione, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dalla società.