Visto l’acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripropone il ricorso al lavoro agile, sia nel pubblico che nel privato, come strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, riepilogando sinteticamente le modalità per una corretta applicazione di tale forma di lavoro (Circolare 5 gennaio 2022). LAVORO AGILE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza, fermo restando l’obbligo, per ciascuna di esse, di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19. LAVORO AGILE NEL LAVORO PRIVATO Lo svolgimento della prestazione del lavoro in modalità agile ha da subito rappresentato un efficace strumento per arginare la diffusione del virus e contenere gli effetti economici negativi.
Il rientro “in presenza” del personale delle pubbliche amministrazioni è stato disciplinato da subito con un decreto ministeriale, che ha individuato le condizionalità ed i requisiti necessari (organizzativi ed individuali) per utilizzare il lavoro agile in un quadro di efficienza e di tutela dei diritti dei cittadini ad una adeguata qualità dei servizi, e dalle “linee guida” adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali e sulle quali è stata acquisita l’intesa della Conferenza unificata lo scorso 16 dicembre 2021.
Quindi, il 21 dicembre 2021, il quadro regolatorio del lavoro agile nel pubblico impiego è stato completato dal Contratto collettivo sottoscritto tra Aran e parti sociali, che ne ha individuato caratteristiche, modalità, limiti e tutele.
Flessibilità ed intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi resi all’utenza.
Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.
In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus).
Il Ministero richiama ulteriormente l’attenzione sulla possibilità per le amministrazioni di avvalersi dei mobility manager aziendali per l’elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro già in vigore. I predetti mobility manager aziendali dovranno operare in raccordo con gli Enti locali tramite i relativi mobility manager d’area, per un’azione di raccordo costante, per la verifica complessiva e coordinata dell’implementazione dei PSCL, nonché per l’identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.
In tal senso, il Governo è intervenuto con discipline emergenziali dirette ad agevolarne l’utilizzo per quanto più possibile, anche mediante deroghe e semplificazioni, promuovendone il ricorso anche nei “Protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
La normativa si è consolidata con l’articolo 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha consentito la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tali modalità semplificate di comunicazione del lavoro agile restano valide fino al 31 marzo 2022.
In sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. I datori di lavoro privati, inoltre, sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Anche per il lavoro privato i piani predisposti dai mobility managers, ove presenti, potranno fornire un utile ausilio per conseguire una più razionale pianificazione dell’organizzazione del lavoro.
Visto il protrarsi dello stato di emergenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).