In risposta alle domande di esonero contributivo presentate dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi agricoli, il 20 giugno 2022 l’Inps ha comunicato l’importo spettante. Eventuali istanze di riesame devono essere inoltrate alla struttura Inps territorialmente competente entro il 26 luglio 2022 (Inps – Messaggio 27 giugno 2022, n. 2581). COMUNICAZIONE DELL’ESONERO AUTORIZZATO In data 20 giugno 2022 l’Inps, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro tramite PEC, ovvero, nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata, tramite posta elettronica (ordinaria), la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle agevolazioni”, con l’indicazione dell’importo dell’esonero autorizzato. Anche per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato e, con specifica news, è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per il mese di febbraio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021. L’importo definitivo autorizzato in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei limiti del massimale individuale di cui alle suddette sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ECCEDENTI La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo dell’esonero autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione. Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, ovvero mediante rateazione, nel rispetto delle condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”. In proposito l’Inps ha precisato che sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 20 luglio 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione. Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente deve indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell’esonero autorizzato. Sulle somme versate in unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, ovvero regolarizzate mediante rateazione successivamente alla stessa data, sono dovute le sanzioni civili, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, a decorrere dal 21 luglio 2022. In ogni caso la sanzione non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza. L’Inps sottolinea che la verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero; pertanto, l’attestazione di irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito. Per le modalità di recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti si ricorda che per esporre nel flusso Uniemens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” e nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il relativo importo. Ai datori di lavoro cui è stata accolta la domanda di esonero è attribuito il codice autorizzazione “8J”, valido per il periodo giugno 2022 (mese di autorizzazione definitiva alla fruizione) – agosto 2022 (ultimo mese utile per la fruizione della misura nelle denunce contributive). PROCEDURA DI RIESAME Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite PEC, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro il 26 luglio 2022. Al fine di consentire una più efficace gestione delle istanze, nella posta elettronica certificata dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ – matricola/cida/progressivo azienda ____________”.
Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.
Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) indicato in domanda, gli importi relativi alle suddette sezioni del Quadro temporaneo sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.
Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 20 luglio 2022.
La valorizzazione del predetto codice causale può essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022. Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività per fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).