Con il Messaggio 20 luglio 2022, n. 2900, l’Inps ha fornito le istruzioni per il corretto inquadramento previdenziale delle Autorità di sistema portuale (AdSP) e per gli adempimenti relativi alle contribuzioni minori.
Le Autorità di sistema portuale (AdSP) hanno natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale.
Ai fini contributivi sono soggetti alla disciplina speciale per gli “Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l’espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione” che prevede la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche mediante adozione di deliberazione di massima.
In relazione ad alcune problematiche evidenziate nella gestione delle contribuzioni minori, l’INPS fornisce indicazioni per l’inquadramento previdenziale ed i conseguenti adempimenti contributivi.
Le posizioni contributive riferite alle AdSP debbono essere contraddistinte dal C.S.C. 2.01.01.
Inoltre, ai fini della determinazione del corretto carico contributivo in relazione alle diverse tipologie di lavoratori in forza, alle suddette posizioni contributive sono apposti esclusivamente i seguenti codici autorizzazione (C.A.): “6N” – “8F” – “8G” – “8H”.
Relativamente alle posizioni contributive riferite ad Autorità con obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, previa verifica dell’esistenza dei presupposti di legge, le competenti Strutture territoriali provvederanno a eliminare i C.A. “0V” e “1R” e, contestualmente, provvederanno ad attribuire il C.A. “1M” che assume il nuovo significato di “Enti pubblici non economici – Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 755 e successivi”.
Eventuali regolarizzazioni dell’inquadramento e dell’apposizione dei C.A., secondo le indicazioni fornite, sono effettuate dall’Inps con decorrenza dal mese di Agosto 2022.
CONTRIBUZIONI MINORI
Malattia e maternità | Esclusione dal versamento della contribuzione relativa alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità. |
NASpI | L’obbligo di versamento della contribuzione NASpI sussiste solo per i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Per tali lavoratori è dovuto il solo contributo ordinario ASpI (1,31% + 0,30%), con esclusione, quindi, del contributo addizionale (1,40%). |
CUAF | Esonero dall’applicazione della normativa della Cassa unica assegni familiari. |
Fondo di Garanzia del TFR | Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR). |
Fondo di Tesoreria | Obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, qualora sussistano i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo (media occupazionale superiore a 50 addetti). In assenza del requisito dimensionale, l’obbligo contributivo permane limitatamente per i lavoratori già alle dipendenze di Autorità portuali con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che sono passati, in continuità, alle dipendenze delle AdSP. L’Inps precisa che i lavoratori devono essere esposti nel flusso Uniemens con il codice tipo cessazione “2T” sulla matricola dell’Autorità portuale e con il codice tipo assunzione “2T” sulla matricola dell’AdSP. Qualora a seguito della riorganizzazione siano state accorpate una o più Autorità portuali preesistenti in una nuova AdSP, il requisito dimensionale che determina la sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del nuovo soggetto giuridico (AdSP) deve essere determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività, da intendersi, sulla base della prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno ovvero il minor periodo per le AdSP che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno. |
Fondo di integrazione salariale | Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di integrazione salariale. |
COMPILAZIONE DELLE DENUNCE UNIEMENS
Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione IVS (33%) | <Qualifica1> uguale a “2”; <Qualifica2>uguale a “F”; <Qualifica3> uguale “I”; <TipoContribuzione> uguale a “62”. |
Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione al Fondo di Tesoreria (senza l’indicazione dell’imponibile contributivo e valorizzando i codici CF01, CF02 ecc.) | <Qualifica1> uguale a “2”; <Qualifica2>uguale a “F”; <Qualifica3> uguale “I”; <TipoContribuzione> uguale a “00”. |
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la contribuzione IVS e NASpI (33% + 1,31% + 0,30%) | <Qualifica1> uguale a “2”; <Qualifica2>uguale a “F”; <Qualifica3> uguale “D”; <TipoContribuzione> uguale a “61”. |
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la sola contribuzione NASpI (1,31% + 0,30%) | <Qualifica1> uguale a “2”; <Qualifica2>uguale a “F”; <Qualifica3> uguale “D”; <TipoContribuzione> uguale a “00”. |