La domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum prevista a sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi (cd. “bonus 200 euro per i lavoratori autonomi”) può essere presentata a decorrere dal 20 settembre e non oltre il 30 novembre 2022 (Consiglio Nazionale CDL – Comunicato 9 settembre 2022) La presentazione delle domande del “Bonus 200 euro lavoratori autonomi” potrà essere effettuata a decorrere dal 20 settembre 2022, ma comunque entro il termine perentorio del 30 novembre 2022, in tempo per effettuare l’invio della dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto previsto dallo schema del suddetto decreto interministeriale, ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato deve presentare istanza all’ente di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dallo stesso ente.
La notizia diffusa dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, riprende quanto reso noto dall’ADEPP (Associazione degli enti previdenziali privati) a margine di un incontro tecnico tra le strutture delle Casse e alcuni tecnici dell’Inps in merito all’applicazione dello schema di decreto interministeriale, di attuazione dell’articolo 33 del Decreto Aiuti, che è ancora al vaglio della Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il beneficiario sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza deve essere presentata esclusivamente all’INPS, pena l’inammissibilità della domanda.
L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità, pena l’inammissibilità della stessa:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
L’ADEPP ha precisato che non ci sarà alcun click day per i professionisti. Con l’individuazione di una data perentoria per l’invio delle domande (30/11/2022) viene data la possibilità di effettuare l’autodichiarazione sul possesso del requisito del reddito con maggiore consapevolezza.
L’Associazione ha sottolineato, inoltre, che, rispetto alla platea dei beneficiari, le risorse stanziate sono sufficienti a garantire l’erogazione del bonus.