Spetta, con la retribuzione del mese di giugno, l’elemento di garanzia retributiva per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo, pari a 240 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno.
L’importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Con l’intento di favorire la contrattazione aziendale e anche al fine di usufruire delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, l’elemento di garanzia retributiva di cui al presente articolo potrà essere utilizzato nell’istituzione di premi aziendali, anche in adesione agli accordi territoriali sottoscritti a seguito dell’Accordo Interconfederale del 26/7/2016 tra Confapi e CGIL, CISL, UIL in materia di detassazione e welfare.