Fornite disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche (INPS – Circolare 27 gennaio 2022, n. 14). Ai sensi dell’art. 3-quater, co. 1, del D.L. n. 146/2021, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021.
La disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza nell’arco temporale sopra ricordato, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.
Entro la medesima data del 31 marzo 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Non si procede al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.