Entrato in vigore il 1° ottobre 2024 il Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 1 ottobre 2024).
Sono state modificate le modalità di versamento del contributo per l’esonero autocertificato dall’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.
A comunicarlo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che segnala al riguardo l’entrata in vigore il 1° ottobre scorso del Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 di modifica delle modalità di versamento del contributo esonerativo citato, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione “Pubblicità legale”, fin dal 5 agosto 2024.
Con il provvedimento in questione, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato infatti abrogato e sostituito il precedente Decreto interministeriale del 10 marzo 2016, concernente le modalità di versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione in argomento.
Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che nelle giornate del 1° e del 2 ottobre 2024 la nuova procedura integrata con la piattaforma PagoPA per i versamenti dovuti per la fruizione dell’esonero autocertificato, non sarà operativa a causa dello svolgimento delle previste attività di aggiornamento dei sistemi informatici del dicastero e, pertanto, la compilazione dell’autocertificazione sarà possibile soltanto a partire dal 3 ottobre 2024.
Informazioni più dettagliate in materia sono incluse nella nota ministeriale 15466/2024.