In caso di riduzione degli importi già concessi l’esito sarà visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento (INPS, messaggio 27 giugno 2024, n. 2406).
L’INPS ha comunicato di aver effettuato le verifiche relative alla effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione per i soggetti richiedenti l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni dell’INPS (Gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e Gestione separata) e alle casse previdenziali professionali autonome per il 2021.
Il beneficio in argomento era stato previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis della Legge n. 178/2020.
I precedenti controlli
L’Istituto ha proceduto, in 2 successive fasi, alla verifica centralizzata della sussistenza dei seguenti requisiti per beneficiare della misura:
– iscrizione alla gestione previdenziale;
– assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015;
– titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità (di cui all’articolo 1 della Legge n. 222/1984) o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996) a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.
Peraltro, con il messaggio n. 3974/2021, l’INPS aveva reso noto il completamento delle verifiche effettuate, nel corso del 2021, in relazione alla sussistenza dei requisiti relativi all’assenza di contratto di lavoro subordinato o alla titolarità di pensione, e l’avvenuta pubblicazione dei relativi esiti sul Cassetto previdenziale della gestione di riferimento. Era stato altresì precisato, nello stesso messaggio, che i controlli relativi alla effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione sarebbero stati reiterati al consolidamento dei dati oggetto di verifica.
Le nuove verifiche
Pertanto, l’INPS con il messaggio in argomento ha appunto reso noto di aver effettuati i citati controlli e, quindi, in caso di riduzione degli importi già concessi in seguito alle verifiche rese note con il messaggio n. 3974/2021, l’esito sarà visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa. La differenza contributiva derivante dalla riduzione degli importi in precedenza concessi, deve essere versata con le modalità descritte nello stesso messaggio. Sulle somme in esame saranno applicate le sanzioni civili.
L’Istituto, inoltre, segnala che sono stati completati i controlli relativi ai seguenti requisiti per beneficiare dell’esonero in oggetto:
– risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
– avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione previdenziale non superiore a 50.000 euro;
– rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (cosiddetto Temporary Framework).
L’esito di tali verifiche sarà sempre visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa.
In caso di esito positivo, per gli importi concessi a titolo di esonero, si procederà con l’aggiornamento della posizione assicurativa UNEX.
Invece, in caso di annullamento totale o parziale dell’esonero, il relativo provvedimento verrà notificato direttamente al contribuente interessato.
Infine, contro gli esiti delle verifiche è possibile proporre istanza di riesame con la funzionalità descritta nel messaggio n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame”, accedendo alla medesima sezione del Cassetto previdenziale in cui è stata presentata la domanda di esonero.