Firmato il nuovo CCNL Moda, Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento – Confalavoro
Il CCNL è in vigore dall’1/2/2022 al 31/1/2026
Livelli |
Minimi da febbraio 2022 |
Minimi da aprile 2022 |
Minimi da gennaio 2023 |
Minimi da aprile 2023 |
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Quadri | € 2.173,50* | € 2.199,00* | € 2.230,50* | € 2.265,00* |
Primo livello | € 2.050,00 | € 2.074,00 | € 2.104,00 | € 2.136,50 |
Secondo livello | € 1.925,00 | € 1.947,00 | € 1.975,00 | € 2.005,50 |
Terzo livello | € 1.803,00 | € 1.824,00 | € 1.850,50 | € 1.878,50 |
Quarto livello | € 1.715,00 | € 1.735,00 | € 1.760,00 | € 1.787,00 |
Quinto livello S | € 1.676,00 | € 1.695,50 | € 1.720,00 | € 1.746,00 |
Quinto livello | € 1.638,50 | € 1.657,50 | € 1.681,50 | € 1.707,50 |
Sesto livello S | € 1.591,00 | € 1.610,00 | € 1.633,00 | € 1.658,00 |
Sesto livello | € 1.556,50 | € 1.574,50 | € 1.597,50 | € 1.622,00 |
Settimo livello | € 1.237,50 | € 1.252,00 | € 1.270,00 | € 1.289,50 |
*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €52,00
Viaggiatori e Piazzisti
Categoria |
Minimi da febbraio 2022 |
Minimi da aprile 2022 |
Minimi da gennaio 2023 |
Minimi da aprile 2023 |
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1a categoria | € 1.852,50 | € 1.875,00 | € 1.903,00 | € 1.933,00 |
2a categoria | € 1.748,00 | € 1.769,00 | € 1.795,00 | €1.823,50 |
Attività stagionali
Il CCNL, in considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n° 1525/1963 sono considerate stagionali le seguenti attività:
– Attività connesse alla campagna vendita in showroom
– Attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre sia in Italia che all’estero
– Attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store
– Attività di vendita stagionale o straordinaria
– Attività svolte in unità locali i cui periodi di apertura al pubblico sono limitati ad alcuni periodi dell’anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, anche se situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali.
La possibilità dell’assunzione di cui ai punti precedenti riguarda, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, compresa l’amministrazione e la vendita.
Periodo di prova
– Quadri e primo livello: 6 mesi.
– Altri livelli: 3 mesi.
I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.
Orario di lavoro
E’ di 40 settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorative. Nel caso di orario settimanale suddiviso su 6 giorni, l’orario di lavoro individuale sarà di 36 ore, a parità di retribuzione. Particolari criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.
Flessibilità
Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.
Maggiorazioni straordinario
– Lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali: 35%
– Lavoro straordinario diurno ore successive: 45%
– Lavoro straordinario notturno: 56%
– Lavoro festivo: 38%
– Lavoro straordinario festivo diurno: 61%
– Lavoro straordinario festivo notturno: 66%
Lavoro notturno e festivo
– Lavoro notturno in genere: 44%
– Lavoro notturno per turni 6×6 a rotazione: 38%
– Lavoro notturno con prestazione di un lavoratore stabilmente assegnato in via continuativa al turno di notte: 45,5%
– Lavoro domenicale e festivo diurno: 38%
– Lavoro domenicale e festivo notturno: 54%
Ferie e Permesi
– Ferie annuali: 4 settimane.
– Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.
Retribuzioni di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 3° al 6°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.
Contratto di reinserimento
A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.
Inquadramento durante i primi 24 mesi:
– prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale;
– seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti;n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.
Conservazione del posto
– 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia;
– in caso di malattia per sommatoria, cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso, durante i 36 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di malattia certificati, anche generati da patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
– per le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore e dietro presentazione di comprovante certificazione medico-sanitaria, è da considerarsi estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia – consecutivi o per sommatoria – da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia.
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Part time
Previste clausole elastiche con:
– Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
– Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento
– Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.
Contratto a tempo determinato
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendente nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti.
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 2° al 6°.
– Livelli 2° – 3° – 4° – 5°S – 5° livello: 36 mesi
– Livelli 6°S – 6° livello: 24 mesi
La durata dell’apprendistato può essere ridotta di 6 mesi qualora il lavoratore abbia svolto un periodo di stage o tirocinio di egual durata e per le stesse mansioni presso l’azienda.
Durata apprendistato 36 mesi
– Primo anno: 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Secondo anno: 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Terzo anno: 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
Durata apprendistato 24 mesi
– Primo periodo: 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Secondo periodo: 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato