Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa le modalità di presentazione delle domande di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024, ricordando il differimento delle date dei click days (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 29 febbraio 2024, n. 1695).
Il D.P.C.M. 19 gennaio 2024, come noto, ha differito i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024.
Le nuove date dei “click days”, pertanto, sono fissate al 18, 21 e 25 marzo 2024 rispettivamente per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lett. a) del D.P.C.M. 27 settembre 2023, di cui all’articolo 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, e di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.
Il Ministero ricorda che i paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Inoltre, in data 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia, con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale e il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l’Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India, sottoscritto il 2 novembre 2023.
Il Ministero de lavoro e delle politiche sociali, con la circolare in commento, informa che, per l’anno 2024, per gli ingressi in Italia per lavoro, sarà disponibile nell’ambito dell’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, la sezione di precompilazione dei moduli di domanda, fruibile nelle giornate e orari sotto riportati:
– dal 29 febbraio p.v. al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
– il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
– il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
– il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
– dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
– il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Le istanze potranno essere inviate in modalità telematica, accedendo all’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, dalla sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”, fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.
La documentazione probatoria necessaria, al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, può essere allegata – nei modelli di richiesta – attraverso una funzione di upload e, pertanto, la stessa potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione, che sarà esibita, eventualmente ove necessario, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.
Trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I. (D.Lgs. n. 286/1998). L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si avrà all’acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I.
Decorso il termine previsto, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul Portale ALI. In assenza di ragioni ostative, il nulla osta verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d’ingresso.
Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In tal caso le associazioni datoriali, ovvero il singolo datore di lavoro dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.