Nel 2023 ammessi gli ingressi per 136.000 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo (DPCM 27 settembre 2023).
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023 il DPCM in materia di programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Il provvedimento all’articolo 2 riporta i criteri ai quali è improntato:
– progressiva riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;
– estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;
– potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l’integrazione e di incrementarne la professionalità;
– incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;
– incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;
– sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
Il decreto del presidente del consiglio dei ministri determina anche (articoli 3 e 4) i criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito e al di fuori delle quote stabilite.
Le quote di ingresso
Vengono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le quote complessive di 136.000 unità per l’anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025 (articolo 5).
Nel provvedimento viene poi individuato il numero degli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo (articolo 6) e per lavoro stagionale (articolo 7).
Termini per la presentazione delle domande
I termini per la presentazione delle domande decorrono per il 2023:
– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
– per gli ingressi di cui all’articolo 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
Invece, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.