L’INPS ha esposto la casistica delle eventualità per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruire della misura nel 2023 (INPS, messaggio 6 ottobre 2023, n. 3510).
Le procedure di gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del D.L, n. 48/2023, sono state illustrate dall’INPS con il messaggio in commento. Infatti, da luglio 2023, l’INPS sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruirne nell’anno 2023 oltre le 7 mensilità. La causale della sospensione è indicata in procedura con la seguente motivazione “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.
Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione ai sensi dell’articolo 1, comma 314, della Legge di Bilancio 2023 e dell’articolo 13, comma 5, del D.L. n. 48/2023, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti: persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013; minorenni; persone con almeno 60 anni di età; percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.
La casistica
Nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo), lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.
Nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche in questo caso, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità.
Invece, nel caso in cui il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. La nuova domanda non verrà bloccata dalla domanda sospesa per la causale sopra riportata e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.
Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le strutture territorialmente competenti dell’INPS effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal DPCM n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.
L’Istituto evidenzia, inoltre, che qualora per le prestazioni del Reddito di cittadinanza in pagamento, per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le sette mensilità, venga nel mentre verificata la perdita del requisito per la prosecuzione (ad esempio, per variazione del nucleo, per decesso o per compimento della maggiore età di un componente), il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
Infine, rimane confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali. In questo caso, non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura (salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio).