Firmato, il 16 novembre 2022, da Aeranti-Corallo, Aeranti e Associazione Corallo con la FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il rinnovo del CCNL per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale.
L’accordo, che avrà validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, si applica anche alle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (Syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.
L’aumento retributivo per tutti i teleradiogiornalisti dipendenti di 50 euro lorde mensili a decorrere dal 1° marzo 2023 e di ulteriori 50 euro lorde mensili dal 1° marzo 2024;
QUALIFICHE |
Minimi di stipendio(da maggio 2018) |
Minimi di stipendio(da marzo 2023) |
Minimi di stipendio(da marzo 2024) |
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Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 2.015,55 | 2.065,55 | 2.115,55 |
Tele-radiogiornalista radio con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 1.585,13 | 1.635,13 | 1.685,13 |
Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico | 1.420,58 | 1.470,58 | 1.520,58 |
Il CCNL, inoltre, reca in allegato anche il nuovo Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) giornalistica nel settore radiotelevisivo locale, che avrà ugualmente validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026. Il nuovo Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) giornalistica nel settore radiotelevisiva locale per i teleradiogiornalisti collaboratori (non dipendenti), prevede che qualora le prestazioni concordate (a decorrere dal 1° gennaio 2023) siano almeno 6 al mese, il compenso lordo annuo non possa essere inferiore a Euro 3.600,00 (anziché ad Euro 3.000,00 come in precedenza previsto).