09 magg 2022 Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto con le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali. Durante una situazione di esposizione di emergenza l’intervento prevede la pronta attuazione delle misure definite nell’ambito della preparazione all’emergenza, compresi: la tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente prima che abbia inizio l’esposizione; la valutazione dell’efficacia delle strategie e delle azioni attuate e loro adeguamento alla situazione esistente; il confronto tra le dosi e il livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi superiori al livello di riferimento; l’attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni disponibili. Gli interventi che determinano modalità di esposizione professionale in emergenza prevedono misure di valutazione dello scenario operativo con particolare riguardo a:
Le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento sono: il soccorso e il salvataggio delle persone in imminente pericolo; il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi; la messa in sicurezza di materiali radioattivi; la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti; la delimitazione delle aree contaminate; il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari; la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento; la bonifica di ambienti contaminati.
a) tipologia delle radiazioni ionizzanti e i dispositivi di protezione individuale disponibili più idonei in relazione all’emergenza;
b) caratteristiche e il numero delle persone da soccorrere, l’accessibilità al sito, le condizioni atmosferiche, la presenza di elementi di rischio aggiuntivi o di pericolo;
c) presenza di aree contaminate e, appena noti, la natura e la tipologia della sostanza radioattiva rilasciata, nonché i quantitativi, la provenienza e le modalità di rilascio della stessa;
d) estensione e caratteristiche dell’area operativa all’interno della quale è necessario effettuare le operazioni di emergenza.
Per le esigenze connesse all’attuazione dei piani di emergenza, nei casi in cui è necessario che siano previste squadre speciali di emergenza, il personale, individuato su base volontaria, è chiaramente ed esaustivamente informato in anticipo in merito ai rischi per la salute associati alle esposizioni e alle misure di protezione disponibili (Decreto del Ministero dell’interno 22 aprile 2022).