In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori e il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore, dà luogo alla responsabilità di questi per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 settembre 2022, n. 34968. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una datrice di lavoro avverso la sentenza d’appello che l’aveva condannata per il delitto di lesioni personali colpose, in danno di un lavoratore. Quest’ultimo si era procurato le lesioni, dalle quali conseguiva una malattia di durata stimata in 133 giorni, cadendo da una scala ove era salito per prelevare un profilato in PVC. I giudici di appello, ribaltando la sentenza di primo grado, avevano affermato la penale responsabilità della datrice, sulla scorta delle seguenti evidenze: il predetto lavoratore era salito sulla scala in questione, essendo consuetudine, da parte sua, utilizzare la scala stessa, pur al di fuori delle sue mansioni; la consuetudine in questione era certamente conosciuta dalla datrice, che non aveva mai interdetto l’uso della scala; l’impiego della scala stessa era avvenuto in modo difforme dalle istruzioni d’uso, contenute in apposito manuale. Il Collegio, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla datrice di lavoro avverso la sentenza di condanna, ha ribadito che, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a vigilare per impedire l’instaurazione di prassi scorrette foriere di pericoli per i lavoratori e il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore di lavoro, ne determina la responsabilità per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse. A fondamento della decisione, la Corte ha, difatti, rilevato che la circostanza che il lavoratore, nel caso di specie, sia pure nell’espletamento di mansioni non sue e in esecuzione di una prassi illegittima, seguisse comunque indicazioni inadeguate e difformi dalle istruzioni circa l’impiego della scala utilizzata evidenziava la mancata informazione fornitagli dalla datrice di lavoro circa il corretto comportamento da tenere nello svolgere compiti di cui la stessa era certamente a conoscenza.
Alla datrice di lavoro, in particolare, era stato contestato di avere agito con negligenza, imprudenza, imperizia nonché con violazione dell’art. 37, D.lgs. n. 81/2008, non avendo fornito al lavoratore un’adeguata informazione sull’utilizzo corretto della scala.
Sulla scorta di tali presupposti, i Giudici di legittimità, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte di merito, hanno ritenuto infondate le doglianze della ricorrente.