Con nota del 4 ottobre scorso, n. 392, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito precisazion sul rilascio della tessera di riconoscimento del personale ispettivo, anche a seguito di specifiche richieste pervenute dal territorio in relazione al ruolo ed alle funzioni esercitate da tale personale in forza della vigente normativa. Il “personale ispettivo” è individuato in quello operante presso gli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro incaricato di svolgere “le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale”.
In base ai D.Lgs. n. 149/2015 e D.P.C.M. 23 febbraio 2016, il personale dirigenziale dell’INL riveste un ruolo assolutamente primario proprio con riferimento alle “funzioni di vigilanza”.
A titolo esemplificativo, basti pensare che al personale dirigenziale è affidato il compito di coordinare sul piano operativo tutta l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, “definendo periodicamente, anche attraverso strumentazioni informatiche, la programmazione dell’attività del personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL” e di provvedere alla “definizione dei programmi ispettivi periodici” dei Nuclei Carabinieri anche per il tramite del funzionario responsabile delle strutture di coordinamento della vigilanza; senza contare le disposizioni di rango primario che stabiliscono come il personale dell’Arma dei Carabinieri che opera presso gli Ispettorati interregionali e territoriali è tenuto a svolgere la propria attività in dipendenza funzionale dei “dirigenti” delle rispettive strutture territoriali di questa Agenzia.
Dunque, la competente Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione provvede, in relazione al personale dirigenziale che ne sia ancora sprovvisto, all’assegnazione della tessera di riconoscimento in parola, quale documento attestante la qualifica rivestita ed i connessi poteri e responsabilità dettate dalla vigente normativa.