Il Ministero del lavoro ha fornito precisazioni sui valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione ai fini dell’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC (Nota 5 luglio 2022, n. 5824). Come noto, possono essere esonerate dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza alcune categorie di persone, tra le quali i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi. In Conferenza Unificata del 1^ agosto 2019 è stato sancito accordo sulle modalità applicative.
Per il lavoro dipendente il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 8.145,00 annui, mentre per il lavoro autonomo, il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 4.800,00. Sussiste la possibilità di esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del citato D.P.R. 917/1986 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione sono così rideterminati, ferme restando le altre condizioni relative all’impegno lavorativo settimanale:
– lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato: il nuovo limite reddituale è fissato ad €. 8.174,00;
– lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita I.V.A.): il nuovo limite è fissato in €. 5.500,00.