L’Inps ha fornito indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per gli organismi sportivi (Circolare n. 105/2022). La sospensione si applica alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. L’Inps comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione contributiva de qua, affinché per gli stessi sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del richiamato decreto del DPCM.
I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Sono sospesi sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022), comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Istituto previdenziale.
La sospensione non riguarda eventuali rate in scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione – dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 – riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi del dell’articolo 3-quater del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, il cui versamento è da effettuarsi, in applicazione della citata previsione, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Infine, la sospensione non opera con riferimento ai versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale ancora in corso nel periodo interessato dalla sospensione in trattazione.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Entro la stessa data, devono essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022). Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro inseriscono nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
L’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) devono inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> può dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”) ovvero a un credito a favore dei datori di lavoro o un saldo a zero.
La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.