Indicazioni sull’impiego delle nuove tecnologie come metodo di apprendimento e di verifica finale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 23 maggio 2024, n. 3).
L’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. È questo l’argomento toccato dalla risposta in argomento della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ciò anche a fronte di quanto previsto dal D.L. n. 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo 37 relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.
Al riguardo, la Commissione ha ricordato che l’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ha stabilito che la metodologia di insegnamento/apprendimento deve privilegiare un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno:
– garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
– favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
– prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
– favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali.
L’Accordo del 7 luglio 2016, Allegato II, sostitutivo dell’Allegato I al previgente Accordo del 21 dicembre 2011, ha individuato altresì i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.
La Commissione, infine, ha richiamato l’articolo 20 del D.L. n. 36/2022, che ha previsto la possibilità per l’INAIL di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro.
Tanto premesso, la Commissione ha ritenuto che le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento vadano ricondotte nell’ambito degli Accordi richiamati in premessa e attualmente vigenti in materia, rinviando, in particolare, a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.