Con riferimento ai flussi d’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario 2021 e 2022, le verifiche di congruità non sono effettuate dell’Ispettorato del lavoro, ma dai consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali, che rilasciano apposita asseverazione (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Comunicato stampa 23 giugno 2022). Per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario di cui ai Flussi 2021 e 2022 è prevista una procedura semplificata, con il coinvolgimento dei consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti, ai quali è demandato il compito di rilasciare apposita asseverazione. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che tale procedura sostituisce la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, in ordine all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili (cd. “verifiche di congruità”). In caso di esito positivo delle verifiche i consulenti del lavoro e le organizzazioni datoriali rilasciano apposita asseverazione che il datore di lavoro deve produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Dunque, in relazione ai Flussi migratori 2021 e 2022, sono affidate ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni datoriali le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall’impresa), secondo i criteri stabili dal cd. “Decreto Semplificazioni”.
Con riferimento alle domande dell’annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di congruità sono già state effettuate dagli ITL l’asseverazione non deve essere prodotta.
L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di congruità.
Resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di svolgere controlli sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal medesimo articolo.