Illustrate anche le modalità e i termini per il versamento della contribuzione per questa categoria di lavoratori (INPS, circolare 6 febbraio 2024, n. 29).
L’INPS ha comunicato le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, relativamente al 2024. Inoltre, l’Istituto ha anche illustrato le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.
In particolate, data la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023, pari al 5,4%, per l’anno 2024, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, risulta come segue:
Anno 2024 | Retribuzione convenzionale |
Misura giornaliera | € 31,60 |
Misura mensile (25gg) | € 790,00 |
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolat i contributi dovuti dai pescatori autonomi per l’anno in corso.
Aliquota contributiva dovuta al FPLD
A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2024 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.
Tale aliquota risulta determinata come segue:
Gestione F.P.L.D. | Aliquote | Coefficienti di ripartizione |
Base | 0,11 | 0,007383 |
Adeguamento | 14,79 | 0,992617 |
Totale | 14,90 | 1 |
Il contributo mensile per l’anno 2024, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 117,71 euro così suddiviso:
F.P.L.D. | Contributo mensile |
Base | € 0,87 |
Adeguamento | € 116,84 |
Totale | € 117,71 |
Sgravio contributivo (articolo 6, D.L. n. 457/1997)
A decorrere dal mese di gennaio 2024 le imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari possono fruire del beneficio spettante ai sensi dell’articolo 6, D.L. n. 457/1997) nella seguente misura percentuale del 44,32%.
Di conseguenza, nel 2024 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 65,54 euro così suddiviso:
F.P.L.D. | Contributo mensile |
Base | € 0,48 |
Adeguamento | € 65,06 |
Totale | € 65,54 |
Riscossione del contributo di maternità
Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 151/2001, alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura, a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo 12, terzo comma della Legge n. 250/1958, è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di 0,62 euro.
Lo stesso contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.
Infine, nessuna novità in materia di versamento del contributo che, l’INPS rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.