In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il personale bagaglio di conoscenza del lavoratore non può sostituirsi all’attività di formazione alla quale è tenuto il datore di lavoro. Tale il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 19 ottobre 2022, n. 39489. Il legale rappresentante di una società veniva condannato per il reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore, con mansioni di caposquadra, deceduto in conseguenza di un infortunio avvenuto all’interno del cantiere in cui la società operava. La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto dal datore, ha confermato la sentenza impugnata, osservando che la parte datoriale risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. Ne consegue che, qualora egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento. Il Collegio ha, altresì, rilevato che, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, atteso che esso non si identifica e tanto meno vale a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge. Secondo quanto ribadito dalla Corte, con riguardo all’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
I giudici d’appello avevano, in particolare, imputato al datore di lavoro omessa formazione e informazione del lavoratore deceduto circa i rischi connessi alla lavorazione da eseguirsi.
Di contro, nel caso di specie, il giudice del gravame aveva correttamente evidenziato che la condotta del lavoratore non era imprevedibile proprio in relazione alla mancata formazione e informazione dello stesso sui rischi specifici connessi all’impiego di un macchinario diverso da quello contemplato nel POS. Ciò posto, nessun rischio eccentrico poteva dirsi imprevedibilmente introdotto dal lavoratore nella fattispecie, configurandosi la sua condotta quale diretta e prevedibile conseguenza della mancanza conoscitiva sui rischi connessi alla lavorazione, nel corso della quale è avvenuto l’infortunio.