L’infezione virale contratta sul luogo di lavoro costituisce malattia professionale coperta dall’INAIL e la relativa prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici, non essendo necessaria la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 10 ottobre 2022, n. 29435. La Corte d’Appello rigettava la domanda di un infermiere operante presso una RSA, avente ad oggetto il riconoscimento della copertura INAIL e del conseguente indennizzo a seguito della contrazione, durante il servizio svolto sul luogo di lavoro, dell’ infezione da virus HCV (epatite C). La Corte, in particolare, alla luce della possibile origine plurifattoriale della malattia, riteneva che la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell’ambiente di lavoro gravasse sul lavoratore, il quale, tuttavia, non aveva richiamato eventi specifici, durante il lavoro, a cui imputare il contagio contratto, quale una puntura con un ago infetto o l’avere operato una data medicazione senza guanti, o altre microlesioni lavorative; lo stesso si era, piuttosto, limitato ad allegare di avere ordinariamente medicato e trattato per via parenterale pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito. Il ricorso proposto dal lavoratore avverso tale sentenza è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione e la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. Ciò posto, il Collegio ha rilevato che nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adottato una decisione in netto contrasto con il detto orientamento giurisprudenziale, avendo essa posto a carico del lavoratore l’onere di provare l’evento infettante in occasione di lavoro.
Secondo i giudici del gravame la valenza dimostrativa di tali dichiarazioni, oltre a non poter ricorrere a favore della parte che le aveva rese, era in più neutralizzata dall’accertamento svolto in altra causa in ordine ad una pregressa infezione da virus epatite B, circostanza quest’ultima che avrebbe imposto la prova rigorosa dell’evento infettante in occasione di lavoro.