L’Inps con circolare n. 28/2022, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati.
La normativa vigente ha disposto che dall’1/1/2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, non sono ulteriormente incrementati.
Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in attuazione di quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.
Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2023/2024.
Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, è il seguente:
Anno |
Età pensionabile |
---|---|
Dal 1° gennaio 2023 Al 31 dicembre 2024 | 67 anni |
Dal 1° gennaio 2025 | 67 anni (*) |
Nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, è fissato anche per il biennio 2023/2024 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.
Requisito contributivo Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:
Anno |
Uomini |
Donne |
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Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 | 42 anni e dieci mesi (2.227 settimane) | 41 anni e dieci mesi (2.175 settimane) |
Il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita.
Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni.
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è il seguente:
Anno |
Requisito contributivo |
---|---|
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 | 41 anni (2132 settimane) |
Dal 1° gennaio 2027 | 41 anni (*) (2132 settimane) |
Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Anche per il biennio 2023-2024, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.
Agli effetti di quanto disposto dal decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici nonché quelli contributivi, nelle ipotesi di pensionamento anticipato prescindendo dall’età, ai fini dell’accesso ai trattamenti previdenziali in favore delle categorie di lavoratori assicurati alla Gestione spettacolo e sport professionistico, strutturata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti, non sono incrementati.