Il Governo ha avviato l’iter legislativo di recepimento della normativa europea in materia di condizioni di lavoro trasparenti e di equilibrio tra attività professionale e vita familiare approvando in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi contenenti le disposizioni nazionali in materia (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comunicato 22 giugno 2022). La normativa europea prevede l’adozione da parte degli Stati membri di norme volte a disciplinare gli obblighi informativi del datore di lavoro sulle condizioni di lavoro, norme che garantiscano il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare. CONDIZIONI DI LAVORO TRASPARENTI E PREVEDIBILI NELL’UE In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 (recante condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’UE), lo schema di decreto legislativo prevede nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard (e, cioè, rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratto di prestazione occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, etc.), beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro. EQUILIBRIO TRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE PER I GENITORI E I PRESTATORI DI ASSISTENZA In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 (equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza), lo schema di decreto legislativo prevede:
Inoltre, prevede l’ampliamento del campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro che viene esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard.
– l’introduzione a regime del congedo di paternità obbligatorio, della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Specifiche sanzioni sono previste per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatorio;
– l’aumento da 10 a 11 mesi, della durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
– l’aumento da 6 a 9 in totale, dei mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
– l’innalzamento da 6 a 12 anni, dell’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti;
– l’estensione del diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio;
– che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile diano priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità deve essere riconosciuta alle richieste dei lavoratori che siano “caregiver”;
– per i datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, l’impossibilità di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa.