Il termine riguarda i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 (INPS, comunicato stampa, 2 ottobre 2024).
L’INPS rammenta che i datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare INPS 137/2022.
L’Istituto segnala anche che nel caso in cui il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre prossimo, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo
determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.
Infine, l’INPS ricorda che, per accedere all’esonero, le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico
modulo telematico denominato “PAR_GEN“.