Disciplinate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento dell’abilitazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (D.M. 18 settembre 2024, n. 132).
Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132/2024 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 settembre scorso ed entrerà in vigore il 1° ottobre.
Le modalità di presentazione della domanda
La domanda per l’ottenimento della patente a crediti va presentata dal legale rappresentante dell’azienda o dal lavoratore autonomo anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
Il portale dell’INL rende disponibili per ogni patente le seguenti informazioni:
– dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
– dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
– data di rilascio e numero della patente;
– punteggio attribuito al momento del rilascio;
– punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
– esiti di eventuali provvedimenti di sospensione (articolo 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008);
– esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti (articolo 27, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008).
Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti. Il punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti complessivi.
Sospensione della patente e attribuzione di ulteriori crediti
Il D.M. n. 132/2024 regolamenta anche i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente nei casi in cui nei cantieri in questione:
– se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato (articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008) ovvero al dirigente (articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto), almeno a titolo di colpa grave, l’adozione della sospensione è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’INL adeguatamente motivata;
– nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti sopra citati almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 o all’articolo 321 del codice di procedura penale.
La durata della sospensione comunque non può essere superiore ai 12 mesi.
Infine, l’attribuzione di ulteriori crediti dipende, tra gli altri fattori, dall’anzianità di iscrizione alla camera di commercio e dagli investimenti nella formazione e nella sicurezza dei lavoratori.