Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che il termine per la trasmissione dei dati relativi agli accordi individuali di lavoro agile è prorogato al 1° dicembre 2022 (Comunicato 25 ottobre 2022). Il cd. “Decreto Semplificazioni” ha previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Riguardo al termine di presentazione del modello di lavoro agile, il termine è stato differito dal 1° novembre al 1° dicembre 2022. In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è possibile utilizzare la modalità massiva REST, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate. L’attivazione di tale modalità richiede l’invio da parte dell’Azienda o del Soggetto Abilitato di una richiesta di contatto tramite il form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.
In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Con il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile da trasmettere con le modalità telematiche. Tale modello è accessibile attraverso il portale istituzionale https://servizi.lavoro.gov.it, nella sezione dei servizi on-line, mediante autenticazione SPID o CIE.
Tale procedura si applica agli accordi individuali di lavoro agile stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, fermo restando la validità delle comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
L’accordo individuale di lavoro agile deve essere comunque conservato dal datore di lavoro per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.