Pubblicata una guida con definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 12 aprile 2024).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per lo sport e i giovani hanno messo a punto un documento on line con i punti cardine della Riforma del lavoro sportivo al fine di accompagnare l’applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al D.Lgs. n. 36/2021.
Il testo, intitolato “La riforma del lavoro sportivo” include definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori.
Del resto, dal 1° luglio 2023 la disciplina revisionata dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.
Inoltre, il documento in questione è corredato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell’URP online del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un costante aggiornamento.
I punti cardine
Tra i punti salienti della Riforma del lavoro sportivo sottolineati nel documento ministeriale rientrano:
– l’identikit del “lavoratore sportivo” che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta. Inoltre vengono chiarite le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
– Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria;
– previste differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e in quella del dilettantismo. Inoltre vengono inserite disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di
lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti;
– le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi;
– viene disciplinato il trattamento pensionistico e sono inserite delle tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;
– infine, si registrano interventi sul trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.