L’Istituto illustra le operazioni effettuate in materia di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel nuovo anno (INPS, circolare 22 dicembre 2022, n. 135).
L’INPS ricapitola gli interventi effettuati per il rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2023. Innanzitutto, sul piano della rivalutazione dei trattamenti previdenziali, l’INPS segnala che ai sensi dell’articolo 2,del decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Inoltre, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a + 1,9% dal 1° gennaio 2022.
La nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa che l’Istituto eroga ai pensionati per inabilità, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è pari ad euro 585,51. A questa prestazione, tramite successiva ricostituzione d’ufficio, verrà riconosciuto l’incremento spettante per il biennio 2021-2022. I trattamenti minimi delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, dal 1° gennaio 2022, corrispondono a 525,38 euro, mentre dal 1° gennaio 2023 saranno di 563,74 euro.
La rivalutazione provvisoria 2023 è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro).
La circolare INPS in commento, elenca quindi i trattamenti sui quali sono stati operati interventi di rivalutazione:
– pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari;
– pensioni e assegni sociali;
– pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
– pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche.
L’Istituto ha comunicato, inoltre, gli interventi effettuati per le pensioni della Gestione privata contestualmente alle operazioni di rivalutazione, in relazione ai beneficiari e alle scadenze, e per le pensioni della Gestione pubblica (indennità integrativa speciale, esenzione fiscale per le vittime del dovere, ecc.).
Infine, nella citata circolare, si trovano indicazioni sul calendario dei pagamenti delle prestazioni e sulla loro gestione fiscale.