Il provvedimento definisce i requisiti e delle modalità di accesso al Fondo per i familiari e la quantificazione del sostegno economico (D.M. 25 settembre 2023).
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre il decreto recante la Definizione dei requisiti e delle modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato.
Il provvedimento è composto di 7 articoli e garantisce un sostegno economico fino a 200.000 euro per ciascun infortunio mortale esenti da tassazione ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere. La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente (articolo 1).
Le somme erogate sono cumulabili con l’assegno una tantum dell’INAIL per gli assicurati (articolo 2).
Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 (2 milioni l’anno a partire dal 2024) per poter accogliere le domande di sostegno economico da parte dei familiari di studenti vittime di infortuni occorsi a partire dal 2018.
I familiari superstiti
Il sostegno economico spetta con parità di diritto (articolo 3): al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione; ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi. In mancanza dei soggetti indicati gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell’evento lesivo.
In mancanza anche di questi ultimi, gli aventi diritto sono gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima dell’evento lesivo. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
Le modalità di accesso
Il sostegno economico viene erogato, previa istanza, entro 30 giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative (articolo 4). In attesa della predisposizione da parte dell’INAIL dell’apposito servizio per la presentazione con modalità telematica, l’istanza deve essere presentata all’Istituto o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro 90 giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo.
Per gli infortuni verificatisi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto, l’istanza dovrà essere presentata, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. L’istanza deve essere formulata, mediante la modulistica allegata al decreto.