La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde in merito alla nomina del RSPP in azienda (Ministero del lavoro, risposta a interpello 20 dicembre 2022, n. 3).
La Commissione giunge a fornire la risposta al quesito indicato partendo dalla normativa vigente in materia, in particolare, dal D.Lgs. n. 81/2008 che, all’art. 2, comma 1, lett. f), definisce il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Quest’ultimo, a sua volta, viene definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in particolare, rientra tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili.
Riguardo al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, la norma prevede che, nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile (art. 31, comma 8, del citato decreto).
Il legislatore, dunque, si riferisce al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sempre utilizzando il singolare.
Pertanto, la Commissione ritiene che, alla luce della suddetta normativa in vigore, sia possibile la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un solo responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).